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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

LEGGE N. 137/2024

11-11-2024 09:17

Beatrice Lizzio

LEGGE N. 137/2024

La legge n. 137/2024 è una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° Ottobre 2024 che ha introdotto le misure di contrasto ai fenomeni di violen

La legge n. 137/2024 è una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° Ottobre 2024 che ha introdotto le misure di contrasto ai fenomeni di violenza contro gli operatori sanitari.

 

Cosa prevede al suo interno?

Tale legge introduce delle modifiche al codice penale, portando un inasprimento delle pene ove il fatto di reato è commesso all’interno di strutture sanitaria, e modifiche relative al codice di procedura penale, nello specifico:

-art. 635 c.p. successivamente al secondo comma viene inserito il seguente comma: «Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata»;

-art. 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) viene inserito:

«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale»;

«a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale».

-art. 382-bis dopo il comma 1 viene aggiunto il comma 1-bis che prevede:

“Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.»”.

 

Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale, responsabilità medica e diritto internazionale.

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