Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Beatrice Lizzio

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 0249584601

Privacy

Contatti

Social

Privacy

Social

Contatti

Dove trovarmi

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Beatrice Lizzio

 

 

 

Avvocato Beatrice Lizzio

 

 

 

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel: 0249584601 Mail: avvbeatricelizzio@gmail.com 

 


facebook
instagram
linkedin
whatsapp

facebook
instagram
linkedin
whatsapp

Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

RESPONSABILITA’ PENALE DEL MEDICO: DEFINIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO PIU’ COMUNI COMMESSE N

28-08-2023 13:00

Beatrice Lizzio

RESPONSABILIT'A' MEDICA E DIRITTO PENALE,

RESPONSABILITA’ PENALE DEL MEDICO: DEFINIZIONE E ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO PIU’ COMUNI COMMESSE NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA

La responsabilità medica penale è la responsabilità connessa allo svolgimento dell’attività lavorativa, nel caso in cui dal proprio comportamento e in

La responsabilità medica penale è la responsabilità connessa allo svolgimento dell’attività lavorativa, nel caso in cui dal proprio comportamento e in presenza di determinati requisiti derivino delle conseguenze gravi al paziente.

La responsabilità del medico, comprende ampie prestazioni che vanno da quelle diagnostiche a quelle assistenziali, dalle preventive alle terapeutiche, dalle ospedaliere alle chirurgiche e che riguardano tutto il personale ospedaliero, non solo i medici ma anche i tecnici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.

La responsabilità medica è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco che a sua volta ha introdotto l’art. 590-sexies c.p. ove al suo interno prevede che “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Secondo tale disposizione si prevede che il medico durante l’esercizio della professione sanitaria cagiona morte o lesioni è punito secondo le pene previste dagli artt. 589 e 590 c.p., rispettivamente omicidio colposo e lesioni colpose. La punibilità è esclusa nel caso in cui  che il medico durante l’esercizio della sua professione abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida.

Per provare la responsabilità medica vi sono due elementi imprescindibili: il nesso causale tra l’attività del medico, l’evento dannoso e l’incidenza della colpa.

La colpa: ai sensi dell’art. 43 comma 1 c.p. “il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

La norma codifica il principio di “causalità della colpa” a cui fanno riferimento gli artt. 589 e 590 c.p.

La responsabilità comporta l’obbligo da parte del medico di rispondere delle conseguenze di un suo atto dannoso derivante da un comportamento illecito, commesso o anche omesso, in violazione delle norme vigenti. 

Nel nostro ordinamento distinguiamo la colpa generica dalla colpa specifica.

La colpa è generica quando la condotta consiste in:

-negligenza: quando un medico agisce con disattenzione e superficialità;

-imprudenza: quando un medico agisce in modo avventato e senza valutare attentamente i rischi che potrebbero derivare da quella determinata pratica medica;

-imperizia: quando un medico svolge la sua attività senza un’adeguata preparazione professionale.

Mentre la colpa specifica, si ha quando il professionista agisce in violazione di norme che era tenuto ad osservare come espressione di legge.

Il nesso causale: oltre alla condotta colposa è necessario che ci sia un nesso eziologico tra il comportamento illecito del medico e il danno subito dal paziente.

 

QUALI SONO LE FATTISPECIE DI REATO PIU’ COMUNI CHE SONO COMMESSI DURANTE L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA?

 

OMICIDIO COLPOSO - Art. 589 c.p. prevede che “Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

 

LESIONI COLPOSE - Art. 590 c.p. prevede che “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186 comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni). 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

 

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE (ART. 348 C.P.): “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

 

OMISSIONE DI REFERTO (ART. 365 C.P.): “Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

Il referto rappresenta, sia per il medico che per i professionisti sanitari, uno degli obblighi più importanti la cui omissione rappresenta un reato contro l’amministrazione della giustizia. Esso al suo interno deve contenere: il nome della persona, tutte le notizie atte a stabilire le circostanze e deve essere presentato entro 48 ore, o nel caso in cui vi sia un pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria nel luogo dove è avvenuta la prestazione sanitaria, o in mancanza all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino; può essere consegnato e fatto pervenire in busta chiusa per mezzo di terzi, assumendosi la responsabilità in caso di ritardo o mancato recapito.

Le fattispecie che possono dar luogo ad un obbligo di referto sono rappresentate dal reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) e il delitto di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.).

Tuttavia vi è una causa di esclusione di punibilità rappresentata dall’art. 384 c.p. nel caso in cui il medico è stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

Vi è anche l’esimente dell’obbligo di riservatezza da parte del medico la cui violazione è sanzionata dall’art. 622 c.p., ed è rappresentata nella refertazione dalla giusta causa della rivelazione del segreto professionale.

Infine se il professionista sanitario svolge la propria attività professionale presso una struttura pubblica convenzionata assume, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., la qualifica di incaricato di pubblico servizio e obbligato, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, alla denuncia di reato.

 

FALSITA’ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO (ART. 479 C.P.): “Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476”.

Tale fattispecie fa riferimento alla redazione nella cartella clinica, nell’alterazione per omissione di dati rilevanti per la descrizione dell’iter assistenziale con occultamento di determinate fasi assistenziali ed evolutive della patologia e sintomatologia significativa del paziente.

Qualora il medico ometta o rifiuti di compilare la cartella clinica, risponderà del rifiuto di atti di ufficio e risponderà delle pene previste dall’art. 328 c.p. che al suo interno prevede che “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Per quanto attiene la responsabilità apicale il primario è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche e della loro conservazione fino all’archivio centrale. Successivamente dopo la dimissione del paziente l’onere di custodia grava sul Direttore Sanitario.

 

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.): “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Il favoreggiamento personale in ambito sanitario può verificarsi ad esempio nel caso in cui vi sia l’intenzione di occultare o distruggere documenti sanitari relativi a familiari di persona latitante.

 

Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale e responsabilità medica.

Per fissare una consulenza o assistenza, contattare l'Avv. Beatrice Lizzio all'indirizzo mail: avvbeatricelizzio@gmail.com o ai seguenti recapiti telefonici: 

- Tel: 0249584601 - Cell: 3894928564

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato sulle prossime novità

 

 

 

 

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder