La costituzione di parte civile è un atto con il quale la persona offesa dal reato chiede il risarcimento del danno.
Attraverso tale atto si va ad esaminare il risarcimento del danno del soggetto durante il processo penale.
Per ottenere il risarcimento del danno vi sono due strade:
-costituirsi parte civile in sede penale;
-avviare un’azione civile autonoma con la richiesta di risarcimento.
Come avviene la costituzione di parte civile nel processo penale?
La costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 76 c.p.p. deve essere effettuata mediante procuratore speciale. Questo comporta l’esercizio di una pretesa civilistica all’interno del processo penale.
Possono costituirsi parte civile la persona sia fisica che giuridica, enti senza personalità giuridica in cui il reato ha cagionato un danno. Da evidenziare che per le persone fisiche gli eredi possono agire per chiedere il risarcimento.
Termine di costituzione di parte civile
Prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia la costituzione di parte civile doveva avvenire entro l’udienza preliminare o l’apertura del dibattimento.
Con la Riforma Cartabia è un’udienza predibattimentale per tutti quei reati in cui non è prevista l’udienza preliminare, dunque la costituzione dovrà avvenire entro l’udienza preliminare o l’udienza predibattimentale.
La costituzione di parte civile può essere effettuata anche fuori udienza ma dovrà essere notificata a tutte le altre parti.
Nel caso in cui l’imputato decida di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento cosa succede alla parte civile?
Nel caso di proposizione di giudizio abbreviato, la parte civile può decidere se accettare o meno tale rito, nel caso decidesse di non accettare uscirà dal processo penale e nei confronti dell’imputato non può essere avanzata alcun tipo di richiesta di risarcimento del danno.
Vi è comunque la possibilità per la parte danneggiata di intraprendere una causa dinanzi al Giudice civile contro l’autore del fatto di reato.
Se la costituzione di parte civile avviene successivamente all’ordinanza che dispone l’ammissione del rito abbreviato, quest’ultima ne comporta l’accettazione tacita.
Riguardo il patteggiamento, la parte civile viene esclusa e l’unica modalità per ottenere il risarcimento del danno è quella di avviare un azione in sede civile.
Al termine del procedimento penale cosa succede alla parte civile?
Durante la discussione la parte civile presenterà conclusioni scritte che dovrà includere la richiesta di risarcimento dei danni e la determinazione dell’ammontare del danno.
Inoltre l’Avvocato della parte civile oltre alle conclusioni sarà tenuto a presentare la nota spese in cui sono indicati i costi per la costituzione che nel caso di condanna dell’imputato potranno essere recuperati da quest’ultimo.
La costituzione di parte civile può essere revocata?
Ai sensi dell’art. 82 c.p.p. la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento mediante dichiarazione fatta dalla parte personalmente o tramite il procuratore speciale, nonché può avvenire sia con atto scritto depositato in cancelleria e notificato alle altre parti o con atto scritto.
Se la parte civile promuove l’azione dinanzi al giudice civile o non presenta le conclusioni, tale costituzione si intende revocata.
In ogni caso la revoca non comporta in venir meno dell’esercizio dell’azione in sede civile.
Al termine del processo il Giudice può condannare l’imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile o può emettere una condanna generica rimettendo la questione al Giudice civile per la quantificazione del danno.
Ulteriore applicazione da parte del Giudice è la condanna dell’imputato ad una provvisionale.
Cosa si intende per provvisionale?
Per “provvisionale” si intende la somma parziale del risarcimento che è liquidata nel danno cagionato alla persona offesa.
Tale provvisionale è immediatamente esecutiva dunque la somma indicata dal Giudice può essere richiesta dall’imputato senza che vengano ultimati i tre gradi di giudizio. La somma può essere liquidata al fine di evitare che il condannato si rifiuti di risarcire il danno cagionato alla parte.
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