Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Beatrice Lizzio

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 0249584601 - Cell. 3894928564

Privacy

Contatti

Social

Privacy

Social

Contatti

Dove trovarmi

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Beatrice Lizzio

 

 

 

Avvocato Beatrice Lizzio

 

 

 

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel: 0249584601   

Cell: 3894928564

Mail: avvbeatricelizzio@gmail.com 

 


facebook
instagram
linkedin
whatsapp

facebook
instagram
linkedin
whatsapp

Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

FALSITA’ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO (ART. 479 C.P.)

20-04-2023 12:19

Beatrice Lizzio

RESPONSABILIT'A' MEDICA E DIRITTO PENALE,

FALSITA’ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO (ART. 479 C.P.)

NozioneIl reato di falsità ideologica in atto pubblico, ai sensi del disposto di cui all’art. 479 c.p. rientra nella categoria dei “delitti contro la

Nozione


Il reato di falsità ideologica in atto pubblico, ai sensi del disposto di cui all’art. 479 c.p. rientra nella categoria dei “delitti contro la fede pubblica” secondo cui  “Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476”.

 

Quali sono gli elementi di tale fattispecie? 


-Bene giuridico: viene tutelata la fede pubblica ovvero la fiducia che viene riposta da parte della collettività nella genuinità dei documenti.
-Trattasi di un reato di pericolo astratto in quanto non è necessario un accertamento in merito ad un eventuale pericolosità concreta dello stesso atto. 
-Elemento soggettivo: è sufficiente il dolo generico ovvero la volontà e la consapevolezza nella falsa attestazione.

 

Il medico quando potrebbe rispondere del reato di falsità ideologica in atto pubblico?


Tale fattispecie, nell’ambito della responsabilità medica, fa riferimento alla redazione nella cartella clinica, nell’alterazione per omissione di dati rilevanti per la descrizione dell’iter assistenziale con occultamento di determinate fasi assistenziali ed evolutive della patologia e sintomatologia significativa del paziente.
Nel caso in cui il medico ometta o rifiuti di compilare la cartella clinica, risponderà del rifiuto di atti di ufficio e risponderà delle pene previste dall’art. 328 c.p. che al suo interno prevede che “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.
Per quanto attiene la responsabilità apicale il primario è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche e della loro conservazione fino all’archivio centrale. Successivamente dopo la dimissione del paziente l’onere di custodia grava sul Direttore Sanitario.

 

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder